Art. 4.
(Direttiva di attuazione).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, adotta una direttiva recante le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.

 

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